Finanziaria 2006: NUOVA DISCIPLINA DEL DANNO AMBIENTALE Legge Finanziaria 2006 (art.60, co.10-18)
10. Fermo quanto previsto dall’articolo 10 della presente legge, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
11. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.
12. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell’autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di 10 giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L’ordinanza è emessa nei confronti dell’autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.
13. La quantificazione del danno di cui al comma 12 deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva n. 35/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l’esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l’ordinanza ne determina l’ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell’ambiente.
14. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l’ordinanza di cui ai commi 12 e 13, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
15. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.
16. Avverso l’ordinanza di cui ai commi 12 e 13 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.
17. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell’ambiente e la tutela del territorio.
18. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 17, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.